UNA LETTURA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

Società,  Giovani,  Futuro

DALLE REGOLE AD UN POSSIBILE PATTO GENERAZIONALE

La prima edizione di questo documento risale al dicembre 2017; venne utilizzato per augurare il benvenuto in società ai giovani che avevano compiuto 18 anni; è stato nuovamente utilizzato con le stesse finalità nel 2019

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Le ricchezze del nostro paese: cultura, ricerca, paesaggio, patrimonio storico e artistico

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L’impegno individuale per concorrere al progresso della Società

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

Libertà individuale

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Libertà di pensiero parola scritto e diffusione

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Libertà come solidarietà

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Diritto individuale alla salute come bene collettivo

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Diritto allo studio e supporto ai capaci e meritevoli

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Diritto di libera Associazione

Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Libertà di impresa

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Proprietà privata e sua funzione sociale

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Il Razionale sfruttamento del suolo è un obiettivo costituzionale

Le zone montane sono un bene riconosciuto dalla Costituzione

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Tutela del risparmio,  della proprietà coltivatrice, dell’investimento

Approfondimento

Dopo questa breve rilettura della nostra Costituzione, proponiamo alcuni punti di alleanza con i giovani:

  1. Esprimere con i fatti l’amore per il territorio
  2. Comprendere e tutelare il valore fondamentale dell’individuo
  3. Comprendere e tutelare il valore fondamentale della cultura e del paesaggio
  4. Credere nella salute, nello studio e nel lavoro come forma di partecipazione impegnata agli interessi collettivi

Il Consiglio Direttivo: Maria Beria, Mariangela Costa Medich, Fabienne Truffo, Antonella Reffieuna Roch,  Federico Castrale, Marco Borla, Giuseppe Bona